POSSO LASCIARE LA CASA IN AFFITTO E MIDIARE SUI 6 MESI DI PREAVVISO
SALVE VORREI UN CONSIGLIO. IL 18 DIC.2015 HO INOLTRANO DISDETTA CON RACCOMANDATA A/R E LE MIE INTENZIONI ERANO DI LASCIARE LA CASA ENTRO META MARZO INQUANTO IL 25 FEB. FIRMERO IL ROGITO DI UNA CASA NUOVA. HO PAGATO REGOLARMENTE IL MESE DI DIC.2015 CON RELATIVA RICEVUTA ED ERA MIA INTENZIONE PAGARE ADESSO GEN.FEB. E MARZO COMPLETO DI SPESE. LA PADRONA DI CASA CON LA QUALE DIFFICILMENTE RIESCO A COMUNIRARE IN DATA ODIERNA FI HA FATTO RECAPITARE UN AVVISO DA UN LEGALE INTIMANDOMI ENTRO 8 GIORNI DI PAGARE I MESI DI DIC.2015 CON GEN. E FEB. 2016. COME POSSO MUOVERMI? INOLTRE NEL MESE DI NOVEMBRE MI HANNO TOLTO LA CANTINA IN QUANTO DOPO 4 ANNI NN ERA DI SUA PROPRIATA' MA DI ALTRI E DOPO AVERMI BUTTATO LA MIA ROBA IN UN BOX APPARENTEMENTE SENZA PROPRIETARIO HO SCOPERTO CHE GRANPARTE DELLA SUDETTA ROBA ERA ROTTA O MANCANTE. RISPOSTA DELLA PROPRIETARIA DI CASA NN E' UN MIO PROBLEMA ANCORA AD OGGI. CORDIALMENTI VI SALUTI, ALESSANDRO. P.
Domandato da:
alessandro
Da 9 anni
Categoria: Disdetta affitto
Risposte (3)
aurora è stato il primo a rispondere Romano è stata eletta la miglior risposta
Avv. Leonardo Lastru
professionista
Concordo con Romano, vada da un legale di Sua fiducia. Cordiali Saluti
Buonasera, il contratto di locazione va sempre rispettato in tutte le sue parti fino alla scadenza naturale. La rescissione anticipata del contratto di locazione può solo avvenire per "giusti motivi" o per "gravi motivazioni", motivazioni che non puoi rivendicare per trasferimento in una casa di tua proprietà. Quindi devi raggiungere necessariamente un accordo con il tuo locatore/trice, per verificare se è possibile che tu non debba versare i 6 mesi di legge di affitto. Per quanto concerne lo sgombero della cantina a tua insaputa, in tutti i modi puoi ricorrere per via legale per chiedere un risarcimento danni, in quanto sia che tu avevi questa cantina in comodato d' uso , o come affitto, avrebbero dovuto avvertirti con lettera raccomandata di fine comodato d' uso o di fine locazione. Quello che ti consiglio è quello di consultare un tuo legale di fiducia per iniziare nei confronti di chi ti ha recato danno una causa per risarcimento danni.
Come è noto tale contratto, di pacifica natura sinallagmatica, prevede che una parte detta locatore si obbliga a far godere all’altra – conduttore ? una cosa immobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Tutti questi eventi che determinano l’impossibilità di godere della cosa locata andranno risolti proprio invocando l’applicazione della disciplina dell’impossibilità sopravvenuta con conseguente estinzione del rapporto obbligatorio, ai sensi dell’art. 1463 Cod. Civ. che sul piano pratico libererà il conduttore dall’obbligo di continuare a corrispondere il canone di locazione ed impedirà al locatore di vantare la correlativa pretesa. Lo scioglimento del rapporto renderà peraltro attuale l’obbligazione di riconsegna dell’immobile oggetto di locazione, in capo al conduttore.
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