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per contratto devo pagare il canone entro il 5 di ogni mese,ma purtroppo riesco a farlo sempre intorno al 25... nn ho mai comunque,in due anni e mezzo saltato un mese... grazie per le vostre risposte.
buon pomeriggio,
la legge sulle locazioni abitative stabilisce che è passibile di sfratto il conduttore che si renda inadempiente per un numero di due mensilità, somma che può essere raggiunta anche con una maturata morosità di spese condominiali che, globalmente,r aggiungano l'importo paria due mensilità del canone di locazione (es: canone 500,00 €, si può procedere per sfratto con due mensilità non pagate, €1'000,00, come con una mensilità arretrata e spese condominiali a debito per € 500,00, per un debito totale maturato comunque pari a due menislità) . Nel suo caso, il mio consiglio è di concordare col locatore un aggiornamento contrattuale, che le accordi di pagare a quella data, oppure di pagare anticipatamente il mese successivo (es: il 25 settembre p.v. paghi il mese che le scadrebbe il 5 ottobre). A parte le date e l'adempimento, che comunque deve concordare con il locatore per non essere inadempiente, lo sfratto potrebbe esserle intimato solo se si trovasse in arretrato di un complessivo pari a due mesi di canone, non per 20 giorni di ritardo nell'adempimento.
Cordiali Saluti.
Buonasera,
La legge, in particolare agli articoli 657-658 del codice di procedura civile stabilisce in modo generico che basta saltare una mensilità per incorrere nella possibilità di sfratto.
Ora, le interpretazioni giurisprudenziali hanno indicato come tale "mancato pagmento di una mensilità" si possa desumere nel fatto che trascorra un mese senza il pagamento del canone di locazione.
Quindi, se il pagamento avviene con un po' di ritardo il locatore potrebbe anche "attaccarsi" a questo ritardo per intimare uno sfratto, ma un giudice gli chiederebbe di attendere almeno un altro mese prima di passare all'inizio della procedura di sfratto stessa.
Buona Giornata, Team http://contrattodilocazione.net