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Gigliola

proprietario/a

danni da furto chi li paga? locatore o conduttore?

Buongiorno a tutti, vorrei cortesemente sapere come ci si deve comportare in caso di furto nell'appartamento, con danneggiamento della porta d'ingresso.

Chi tra le parti deve farsi carico del ripristino del danno?, il proprietario o l'affittuario?

Grazie

  • Domandato da: Gigliola
  • Da 10 anni
  • Categoria: Proprietari
Risposte (11)
Miss Sunshine è stato il primo a rispondere
giuseppe64 è stata eletta la miglior risposta
  • Massimo

    professionista

    Il codice civile disciplina i diritti ed i doveri tra le due parti del contratto di affitto ( locatore e locatario) che sono entrambe tenute a contribuire alla manutenzione del del bene. A carico del locatore sono imputate le spese di manutenzione straordinaria, mentre a carico del locatario sono le spese di ordinaria manutenzione, in quanto con il contratto di affitto è di fatto il custode del bene e come tale deve avere la stessa diligenza e cura che avrebbe avuto qualora fosse stato il proprietario. Tale circostanza instaura a carico del locatario la presunzione di responsabilità per eventuali danni, salvo la prova che il danno stesso si sia verificato per cause a lui non imputabili o che non avrebbe potuto prevedere od evitare. L'azione criminale posta in essere dai ladri nel compiere e nel tentare il furto, con il presumibile danneggiamento delle parti murarie e/o di fissi ed infissi, configura, a mio modesto parere, l'ipotesi di non imputabilità del danno all'inquilino ( ... salvo sia lui il ladro ;) ...) 

  • Sara

    proprietario/a

    ho affittato un appartamento da poco...in 10 anni vissuti li ...mai successo..fra l altro è vicino ad una caserma...comunque il tizio ancora nn ha fatto la denuncia dai carabinieri...chi deve pagare adesso le riparazioni?
    • Risposto da: Sara
    • Da 7 anni
  • marco

    professionista

    L'inquilino dal momento in cui riceve le chiavi di un immobile e' completamente responsabile della conduzione dello stesso, con preciso compito di buona tenuta e condotta dell'unita' immobiliare effettuando riparazioni e manutenzioni di ordinaria manutenzione mentre spetta alla proprieta' la straordinaria manutenzione.

    Detto questo quando un inquilino subisce un furto e' diretto responsabile di eventuali danni all'unita' immobiliare. Diversamente vorrebbe dire "simulo un furto cosi i danni all'immobile non li pago".

    Esistono apposite polizze per evitare determinati eventi.
    Cosa diversa, come sopra accennato se l'immobile, successivamente la stipula contrattuale in ogni tempo, non e' piu' agibile per problemi subentrati agli impianti: in questo caso deve occuparsi il locatore tempestivamente del ripristino degli stessi per permettere al conduttore il continuo dell'utilizzo dell'immobile come da contratto di locazione.

    • Risposto da: marco
    • Da 8 anni
  • aurora

    inquilino/a

    si tratta di un caso fortuito art. 2051 codice civile, quindi secondo me deve pagare il proprietario e non l'inquilino.
    • Risposto da: aurora
    • Da 8 anni
  • aurora

    inquilino/a

    secondo me invece non deve pagare nulla l'inquilino ma il proprietario, perché si tratta di un caso fortuito vedi art. 2051 codice civile.
    • Risposto da: aurora
    • Da 8 anni
  • pierluigi

    proprietario/a

    A mio parere non è colpa del proprietario se l'inquilino si assenta per un mese, sia pure per giustificato moitivo. La custodia dell'immobile è compito dell'inquilino non del proprietario. Sarebbe bastato installare un antifurto con avviso telefonico o chiedere ad un parente o a un vicino  di dare una occhiata di tanto in tanto, se non altro per controllare che non ci fosse una perdita di acqua.

  • giuseppe64

    inquilino/a

    Arterp, è un ente che si rifiuta di pagarmi i danni dovuti, secondo loro, per la mia assenza al bene che era in mio possesso. Ora, come posso farmi risarcire di tutti i danni che mi hanno provocato gli zingari entrati in casa, senza autorizzazione, violando il mio domicilio? L'ente, dopo che io sono un affittuario da piu' di 30 anni, si puo' rifiutare di pagarmi i danni? E dal inquilino al proprietario c'e' differenza di legge?

    Attendo con pazienza una vostra risposta ben definita per tutelarmi in sede legale.

    Grazie

  • giuseppe64

    inquilino/a

    Salve.

    Per motivi di salute ero fuori dal mio appartamento in affitto ARTERP. Sono entrati gli zingari e dopo aver forzato la porta blindata danneggiandola completamente, sono entrati in casa rimanendoci  un mese. Dopo di che mi hanno portato via mobili, stereo, vestiario, oggetti vari. Infine hanno smontato tutta la cucina ed il bagno togliendo piastrelle e pavimento, hanno smontato tutte le porte danneggiandole. Ora: per legge chi paga i danni di cio' che hanno provocato gli zingari? Io ho pagato per 30 anni l'affitto che tra mesi passera' a riscatto e io dovro' pagare un appartamento distrutto. Valutando l'intero danno, la cifra arriva a €.20,000

    Grazie

  • Miss Sunshine

    proprietario/a

    I danni per la sostituzione della porta li deve sostentere il proprietario.

    Secondo l'art. 1576 del Codice Civile, il proprietario deve eseguire
    tutte le riparazioni necessarie ad eccezione della piccola
    manutenzione, che è a carico dell'inquilino.
    Per quanto i singoli contratti di locazione possano disporre
    diversamente ed in deroga (e qui è indispensabile dare uno sguardo al
    proprio) di solito il criterio generale di cui sopra viene rispettato.
    Peraltro il danno da tentato furto colpisce i beni del proprietario
    (porte, fineste, infissi) senza che l'inquilino ne abbia alcuna
    responsabilità: i ladri avrebbero fatto visita a prescindere
    dall'esistenza del rapporto di locazione.

  • Miss Sunshine

    proprietario/a

    Spettano al proprietario dell'appartamento.

    Lo “scasso” costituisce un evento non imputabile al conduttore, sicché le spese per il ripristino della porta e della finestra danneggiate dai ladri devono essere accollate al locatore.Per l’articolo 1588 del Codice civile, infatti, «il conduttore risponde della perdita e del deterioramente delle cose che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile». In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che «la norma, che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all’articolo 1218, Codice civile, impone che il conduttore per vincere la presunzione deve dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresì dell’assenza di colpa e, cioè, del caso fortuito o della forza maggiore» (Cassazione, 2 agosto 2000, n. 10126). In presenza del caso di forza maggiore, il locatore è tenuto – a norma degli articoli 1575, n. 2 e 1576 del Codice civile – a mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto e a eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

  • utente eliminato

    Il ripristino del danno è a carico di chi conduce l' appartamento. Se in questo caso l' appartamento fosse assicurato contro danni da intrusione, pagherà per il ripristino o la sostituzione della porta l' assicurazione. Ciao

    • Risposto da: Utente eliminato
    • Da 10 anni
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