[[ userName ]]
Modifica profilo
Inizia sessione

Al momento non verranno pubblicate nuove domande e risposte sulla Community, che resta accessibile soltanto come pagina di consultazioni.

Mire

inquilino/a

Hanno imbiancato le scale del condominio, io sono inquilino. Tocca me pagare?
Buona sera! Ho un contratto di affitto 4+4 per un appartamento al quarto piano di un condominio. Siccome di recente hanno pitturato le scale del condominio, la propietaria del mio appartamento dice che tocca  pagare a me la tinteggiatura. E giusto?? Grazie!
  • Domandato da: Mire
  • Da 6 anni
  • Categoria: Inquilini
Risposte (5)
Romano è stato il primo a rispondere
Romano è stata eletta la miglior risposta
  • Romano

    inquilino/a

    Buongiorno, Sandro quello che dici è vero, ma bisogna sempre verificare in queste situazioni come viene fatta la manutenzione, se si tratta di ripristino o di rinnovamento/rifacimento.
    • Risposto da: Romano
    • Da 5 anni
  • sandro

    proprietario/a

    Sicuro? Secondo me è manutenzione ordinaria, periodica, dovuta a "deterioramenti prodotti dall'uso". Se verifichi la Tabella oneri accessori, Ripartizione tra locatore e conduttore, CONCORDATA TRA CONFEDILIZIA E SUNIA-SICET-UNIAT, REGISTRATA IL 30 APRILE 2014 A ROMA, (Agenzia Entrate, Ufficio territoriale Roma 2, n.8455/3), ovvero come allegato G del Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell11 aprile 2003, n. 85, trovi: "Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di SCALE e locali comuni" a carico del conduttore. La tabella è stata rinnovata, diventando allegato D, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/17, senza alcuna modifica a riguardo. Se guardi lart. 3 del DPR 380/2001 del testo unico dell'edilizia questo è sicuramente un intervento di manutenzione ordinaria e non richiede abilitazione comunale al contrario delle manutenzioni straordinarie che richiedono un titolo abilitativo.
    Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura di portoni di garage, il rifacimento del manto di copertura (sostituzione di tegole), ecc.
    Come vedi, anche interventi piuttosto rari e costosi (sostituzione di pavimenti, di serramenti , manto di copertura, ) sono purtroppo ordinari. Se il riverniciare è perchè la vecchia vernice è sporca (ditate ecc&) e si tinteggia dello stesso colore per dare una rinfrescata è ordinaria, conservativa senza innovazione (prevedibile e ripetibile); se invece per esempio è perchè si renda necessario un lavoro di ripristino importante dei muri in maniera strutturale è da considerarsi straordinaria. Anche lAgenzia delle Entrate nella guida fiscale del febbraio 2018 definisce la manutenzione ordinaria: Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, limpermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
    • Risposto da: sandro
    • Da 5 anni
  • sandro

    proprietario/a

    Sicuro? Secondo me è manutenzione ordinaria, periodica, dovuta a "deterioramenti prodotti dall'uso". Se verifichi la Tabella oneri accessori, Ripartizione tra locatore e conduttore, CONCORDATA TRA CONFEDILIZIA E SUNIA-SICET-UNIAT, REGISTRATA IL 30 APRILE 2014 A ROMA, (Agenzia Entrate, Ufficio territoriale Roma 2, n.8455/3), ovvero come allegato G del Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell11 aprile 2003, n. 85, trovi: "Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di SCALE e locali comuni" a carico del conduttore. La tabella è stata rinnovata, diventando allegato D, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/17, senza alcuna modifica a riguardo. Se guardi lart. 3 del DPR 380/2001 del testo unico dell'edilizia questo è sicuramente un intervento di manutenzione ordinaria e non richiede abilitazione comunale al contrario delle manutenzioni straordinarie che richiedono un titolo abilitativo.
    Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura di portoni di garage, il rifacimento del manto di copertura (sostituzione di tegole), ecc.
    Come vedi, anche interventi piuttosto rari e costosi (sostituzione di pavimenti, di serramenti , manto di copertura, ) sono purtroppo ordinari!!!  Se il riverniciare è perchè la vecchia vernice è sporca (ditate ecc&) e si tinteggia dello stesso colore per dare una rinfrescata è ordinaria, conservativa senza innovazione (prevedibile e ripetibile); se invece per esempio è perchè si renda necessario un lavoro di ripristino importante dei muri in maniera strutturale è da considerarsi straordinaria. Anche lAgenzia delle Entrate nella guida fiscale del febbraio 2018 definisce la manutenzione ordinaria: Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, limpermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Per quanto riguarda il commento del locatore che ha pagato le spese per la tinteggiatura interna dellalloggio, volevo precisare che, la stessa tabella accessori citata in precedenza stabilisce chiaramente che per le PARTI INTERNE ALLAPPARTAMENTO LOCATO la Tinteggiatura di pareti è a carico del Conduttore.
    • Risposto da: sandro
    • Da 5 anni
  • pierluigi

    proprietario/a

    l'imbiancatura sia dell'appartamento che delle parti comune è SEMPRE a carico del proprietario (purtroppo, dico io, che sono proprietario).........
  • Romano

    inquilino/a

    Buonasera, assolutamente no! La tinteggiatura murale delle scale rientra nella manutenzione straordinaria, che è a carico del locatore.
    • Risposto da: Romano
    • Da 6 anni
Esperti piú attivi
  • Emilio60 - proprietario/a
    143 risposte

  • Luca - proprietario/a
    11 risposte

  • Miss Sunshine - proprietario/a
    10 risposte

  • Studio Legale Maggesi - professionista
    0 risposte