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Vantaggi dell'affitto: per il proprietario


Prima di affittare un immobile, si deve tener presente che:

Da un punto di vista generale:
  • La casa deve essere in perfette condizioni di abitabilità.
  • Essere coscienti che, anche se il contratto è annuale, questo può venir prorogato fino a cinque anni unilateralmente da parte dell' inquilino.
  • Non è possible sfrattare gli inquilini prima della conclusione del contratto o le proroghe se non si presenta un'inadempienza del contratto da parte dell' inquilino.
  • La responsabilità dei danni causati dall' immobile alla comunità dei Proprietari incombe sul proprietario.
  • Sorge una relazione obligata con gli inquilini e con i membri del Condominio.
  • Si deve prestare attenzione e controllare che gli inquilini rispettino le norme del condominio e che curino la casa.
Dal punto di vista economico:
  • È raccomendabile mantenere l' immobile in buone condizioni affinchè l'affitto sia più facile. Al momento di affittarlo è raccomandabile investire in pittura, elettrodomestici...
  • Le spese generali dell' immobile (condominio, IMU, ecc.) corrispondono al proprietario. È possibile concordare con l' inquilino che si faccia carico lui, anche se il responsabile dei debiti resta il proprietario.
  • I costi che provengano da opere di miglioramento dell' edificio sono di responsabilità del proprietario dell' immobile.
  • Nel momento in cui esiste un contratto di affitto, il prezzo dell' affitto si può alzare solo, al massimo, secondo il tasso di inflazione di ogni anno.
  • il reddito da affitto ricevuto concorre al calcolo dell' IRPEF, ovvero, l' affitto non è esente dal pagamento delle imposte. Tuttavia, le spese per il proprietario sono deducibili (alle condiczioni che trasmette l' imposta) e, inoltre, l' affitto gode di importanti deduzioni.
  • Conviene contare come minimo con un' assicurazione a rischio multiplo e se possibile con un assicurazione sul recupero dell' introito per l'affitto, ciò suppone un' ulteriore spesa da prendere in considerazione.

Maggiori informazioni
Fonti ufficiali: Legge di Riforma delle locazioni

La Riforma delle locazioni si basa attualmente sulla Legge di Riforma delle locazioni n. 431 del 9 di dicembre del 1998 (S.O. n 203/L G.U. n. 292). Nel caso in cui non si rispetti, si applicherá quanto accordato dalle parti e, suplettoriamente, il Codice Civile. Legge 431/1998 del 9 di dicembre, di Riforma delle locazioni (G.U. 292, del 15 di dicembre).