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Donatella

inquilino/a

Chi deve pagare le riparazioni in un appartamento in affitto a Torvaianica?

Siamo una famiglia in affitto a Torvaianica. Viviamo in una appartamento un po’ datato e spesso capita che ci siano delle riparazioni da fare. Abbiamo inoltre due bambini piccoli che a volte sono un po’ irruenti e gli oggetti (maniglie, rubinetti, etc) cedono un po’ con il loro “uso”. A chi spettano i costi delle riparazioni?

  • Domandato da: Donatella
  • Da 10 anni
  • Categoria: Riparazioni
Risposte (2)
Michele B. è stato il primo a rispondere
  • utente eliminato

    Senza tanti giri di parole tocca a voi, in quanto si tratta di una normale manutenzione ordinaria. Ciao.

    • Risposto da: Utente eliminato
    • Da 10 anni
  • Michele B.

    professionista

    Buongiorno, la suddivisione dei costi di riparazione è gestita dalla legge. A meno che nel vostro contratto di affitto a Torvaianica non venga indicato diversamente potrete fare affidamento sui dati che ora vi comunico.

    Per consultare direttamente i testi di legge, indirizzatevi sull’Articolo 1576 del Codice Civile e sulla legge 392/78. Il Codice Civile sancisce il principio generale secondo cui il proprietario deve sostenere tutte le spese delle riparazioni necessarie mentre all’inquilino spetta la piccola manutenzione. L’immobile va tenuto, secondo la definizione di legge, in “buono stato locativo”. Mentre il proprietario deve garantire la funzionalità dell’appartamento (pavimenti, impianti, serramenti etc), l’inquilino interviene in caso di danni da logorio, da uso improprio, da danno accidentale.

    Se l’inquilino causa un danno, dovrà ripararlo, anche in funzione del buon senso: se ad esempio vi resta in mano la maniglia di una porta dopo una settimana che siete lì, la pagherà il proprietario, mentre se notate che la guarnizione del frigo inizia a perdere elasticità dopo 6 anni di uso da parte vostra, cambierete voi la guarnizione. Per i danni dei bambini, sono a carico vostro a meno che non intervengano in una situazione già precaria per la vetustà dell’immobile.

    La Legge 392/78, in particolare l’articolo 9, entra nel dettaglio delle spese di gestione (e riparazione) della parti comuni, e spiega come deve avvenire la ripartizione dei pagamenti delle spese che rientrano nei cosiddetti “oneri accessori”. In pratica, il conduttore, cioè l’inquilino, deve farsi carico delle spese nelle seguenti situazioni: spese di pulizia, spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione dell’ascensore, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell’aria, spurgo dei pozzi neri e altri servizi comuni. In linea di massima, il proprietario paga l’installazione del servizio, e l’inquilino le spese di funzionamento e quelle di manutenzione (tutte o in parte).

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