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Grazie a tutti
Soltanto dopo il terzo mese non pagato , ovvero per morosità, può di diritto il proprietario avviare la procedura di sfratto, ma di lì, a buttarti fuori ce ne passa
Buongiorno Loredana.
La legge 392 del 1978 stabilisce che: il mancato pagamento del canone (anche uno solo) decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c. (art. 5).
Se si è in una situazione del genere, il proprietario è legittimato a intimare all'inquilino lo sfratto per morosità.