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Pino

proprietario/a

Quanto potere decisionale ha l'amministratore di un condominio?

L'amministratore del condominio dove vivo ad Acireale, è fin troppo attivo, nel senso che "taglia e cuce" come e quanto vuole. Ultimanente ha affidato le pulizie del palazzo a una ditta di suoi parenti, dopo che quella che avevamo ha disdetto il contratto. E ora ci siamo accorti che il fornitore di energia elettrico è cambiato. Ma nessun condomino lo sapeva e me ne sono accorto per caso, guardando le bollette. Ma l'amministratore non dovrebbe fare quello che decide l'assemblea?

  • Domandato da: Pino
  • Da 10 anni
  • Categoria: Proprietari
Risposte (1)
FrancescoP è stato il primo a rispondere
  • FrancescoP

    inquilino/a

    Per rispondere alla tua domanda, basiamoci su quanto dice il Codice Civile, in particolare l’articolo 1130.

    Le funzioni dell’amministratore riguardano la regolazione delle cose comuni e la salvaguardia del bene comune. In questo senso, si deve occupare della gestione ordinaria, quindi di pagare e riscuotere presso i vari condomini il denaro corrispondente alle varie fatture.

    Non rientra fra le sue funzioni prendere decisioni su un cambio di fornitura, anche se, a suo vedere, per accordi tra un certo venditore e le associazioni di categoria locali, sarebbe conveniente. È sempre l’assemblea dei condomini a decidere, e quindi il comportamento corretto sarebbe proporre all’assemblea il cambio e che essa lo approvi.

    Caso diverso è quello dell’impresa di pulizie, perché è stata la ditta a dare disdetta. In questo caso, affinché il necessario servizio di pulizia venga garantito, egli può agire e contrattare un’altra ditta, rispettando quanto preventivato a suo tempo, sempre dall’assemblea condominiale.

    Ma, mentre in questo caso egli ha già degli strumenti oggettivi per potersi muovere (un tetto di spesa stabilito dall’assemblea), nel caso del cambio del fornitore di energia elettrica per il suo appartamento in affitto a Acireale l’amministratore non è mai stato investito di questo potere.

    Ora, nel caso la scelta operata dal suo amministratore sia di gradimento di tutti i condomini, ratificatela in assemblea. Ma ribadisca che è sempre l’assemblea che deve decidere e l’amministratore eseguire, e non il contrario! Anche perché una scelta sbagliata da parte sua, potrebbe dare luogo a un’azione di revoca per aver gestito irregolarmente la cosa comune.

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